Composizione negoziata e Fondo di Garanzia: due posizioni inconciliabili?


Articolo / a cura di Diana Lesic e Ivan Fogliata

Long story short: nella maggior parte dei casi sì, le due posizioni sono inconciliabili. 

In teoria CNC e MCC sono fratelli: nascono per dare sostegno alle imprese in difficoltà. In pratica cozzano l’uno contro l’altro. Il Fondo di Garanzia PMI (MCC) ha tempi scanditi dalle Disposizioni Operative (DO) e dai termini decadenziali. La composizione negoziata ha fino a 360 giorni di procedura e 240 giorni di misure protettive. 

Il problema è che oggi questi due fratelli sono quasi “siamesi”. Ogni mossa dell'uno condiziona l'altro in modo che, alla fine, nessuno dei due riesca a fare il proprio mestiere. Fra i due litiganti non dimentichiamo il terzo “incomodo”: le banche. Esse sono garantite e devono tutelare la loro garanzia ma allo stesso tempo devono tutelare il Fondo perché si tratta di denaro pubblico: pena la decadenza dalla garanzia. Vediamo perché, paradossalmente, la soluzione potrebbe essere proprio auspicabilmente slegare banche ed MCC in alcuni casi particolari.
 

La fase zero: l'evento di rischio

Per le DO del Fondo, basta una rata di mutuo non pagata in via continuativa per oltre 90 giorni e parte il “click”: la banca deve comunicare l'evento di rischio entro 3 mesi e ha 18 mesi (9 per le operazioni senza piano di ammortamento) per chiedere l'escussione, pena la decadenza dalla garanzia. La CNC, che vive di trattative, si trova dentro questa pentola a pressione. Il fatto stesso di accedere alla composizione, di per sé, non sospende il timer. Per questo rischio esiste un rimedio: le misure protettive e soprattutto quelle cautelari fra i quali la richiesta al Tribunale ai sensi degli artt. 18 e 19 del Codice della Crisi di inibitoria in merito all’escussione della garanzia statale. Ma, ahinoi, spesso questo non è il punto perché alle volte sarebbe auspicabile che il destino di banche ed MCC si separi nella CNC.  

Come opera l’MCC una volta escussa la garanzia?

Emergono due aspetti interessanti: 

  • il primo è che solo da quel momento il Fondo di garanzia diventa effettivamente un creditore della procedura. Fino alla surroga era solo un puro garante non seduto al tavolo delle trattative. 
  • Il secondo è che MCC affida l’escussione del credito all’Agente di Riscossione delle imposte al quale sotto certe condizioni è possibile chiedere dilazioni sino a 72 mesi per il pagamento.

Caso 1. CNC che propone il solo riscadenziamento del debito bancario. Il ruolo del Fondo di Garanzia.

Il caso di inadempimento per temporanea difficoltà del soggetto beneficiario è ipotesi contemplata e gestita dal Fondo di Garanzia: non è previsto un sacrificio in termini di perdite di denaro ma solo di maggior tempo per rimborsare il debito.

Esiste uno specifico modulo che si chiama “Allegato 17 - Richiesta di prolungamento della durata della garanzia diretta e della riassicurazione/controgaranzia” col quale si può porre istanza al Fondo di riscadenziamento. Fa specie notare che allo stato il modulo fa ancora riferimento agli artt. 182 bis e 67 della vecchia legge fallimentare. Un aggiornamento sarebbe auspicabile…

Se il riscadenziamento viene approvato la CNC può svolgersi in relativa serenità perché le banche che dovessero allungare i piani di ammortamento non vedrebbero sfumare la garanzia.
 

Caso 2. CNC che propone stralci del debito e non meri riscadenziamenti del debito bancario. Il boomerang del Fondo di Garanzia.

Muoviamo da un classico esempio: debito di 1 milione, garantito all'80% (800.000 € coperti, 200.000 € a rischio della banca). L'azienda propone alla banca uno stralcio del 50% sulla parte non garantita: paga 100.000 invece di 200.000. Sembra ragionevole: la banca perderebbe solo il 10% del credito originario. Peccato che il debito residuo sia divenuto ora pari a 900.000 €, su cui il Fondo ora paga sempre l'80%, ovvero 720.000 €. La banca incassa 100.000 € dall’azienda e 720.000 € dal Fondo, per un totale di 820.000 €: rispetto ai 1.000.000 € originari subisce una perdita di 180.000 €. Lo sgravio di 80.000 € rispetto all’esborso pieno dell’80% (da 800.000 a 720.000) ricade interamente sul Fondo, che è il vero beneficiario aritmetico dello stralcio. 

Allora perché la banca non escute subito la garanzia non appena parte una CNC?

Perché secondo le DO del Fondo dovrebbe avviare le procedure di recupero (intimazione di pagamento, decreto ingiuntivo, azione esecutiva)  ma queste attività sono l’esatto contrario di un accordo di “composizione negoziata”; possono decretare la fine dell’impresa che invece si vorrebbe aiutare a sopravvivere.

Ma c’è un secondo paradosso: dal momento in cui la banca escute l’MCC a quando viene rimborsata possono passare mesi (circa sei in media). Se nel mentre la CNC è stata perfezionata e inizia a operare i tipici pagamenti mensili, l’importo del debito con la banca potrebbe calare ancora. Proseguiamo col nostro esempio di prima: se i 100.000 € promessi venissero pagati in rate da 10.000 € mensili, trascorsi i primi sei mesi il credito della banca sarebbe calato di altri 60.000 € ponendosi a 1.000.000 – 100.000 (stralcio iniziale) – 60.000 = 840.000 €. Il Fondo di Garanzia rimborserebbe nel nostro esempio l’80% di 840.000 € ovvero 672.000 €, la banca perderebbe altri 48.000 € dalla garanzia…

Che fare? Si è aperto un terribile vicolo cieco.
 

Facciamo allora un accordo trilaterale fra azienda, banche e MCC mettendo tutti al tavolo?

Può essere una soluzione ma raramente funziona. Spieghiamoci nel dettaglio. 

Sulla carta l'accordo trilaterale è una buona soluzione: l'impresa paga una quota alla banca che incassa e rinuncia in parte, il Fondo accetta una somma a stralcio e rinuncia alla surroga verso l’azienda. 

Sembra troppo facile, e infatti lo è. Il Fondo deve prima valutare ciò che potrebbe recuperare nell’ipotesi liquidatoria. 

Meglio un esempio vero? Ripartiamo dal nostro caso: la banca è esposta per 1.000.000 € di cui l’80% garantito da MCC. L’azienda produce una perizia asseverata sull’ipotesi liquidatoria, che comunica ad MCC che in caso di liquidazione giudiziale (il vecchio fallimento) l’impresa potrebbe rimborsare allo stesso al massimo 100.000 € degli 800.000 € per i quali MCC si insinuerebbe alla procedura. Nel contesto della CNC l’azienda propone invece di pagare 200.000 alla banca e di chiudere l’esposizione con MCC a zero.

Che calcoli di convenienza verrebbero effettuati?

L’MCC confronta i 100.000 € che riceverebbe con gli 800.000 €*80% = 640.000 € che verserebbe alla banca una volta ridotto il debito da 1.000.000 € a 800.000 €. Il confronto per il Fondo è tra due alternative:

(i) aderire alla transattiva con esborso netto di 640.000 € (paga la banca, rinuncia alla surroga);
(ii) lasciar fallire l’azienda con esborso 800.000 € meno il recupero stimato di 100.000 € = costo netto 700.000 €.

Il risparmio per il Fondo aderendo all’accordo è quindi 700.000 – 640.000 = 60.000 €.

È quanto codificato dall'Allegato 16. Le condizioni operative del Fondo sono le seguenti:

  • adesione preventiva della banca (senza, MCC non delibera); 
  • importo minimo versato pari al 15% del debito complessivo (i nostri 200.000 € sono il 20% del debito complessivo);
  • documentazione completa dell'Allegato 16 caricata sul Portale;
  • valutazione di convenienza vs. alternativa liquidatoria, supportata possibilmente da relazione/attestazione dell'esperto della CNC o da un Independent Business Review;
  • delibera del Consiglio di gestione del Fondo (in MCC), con istruttoria di norma entro 30 giorni e comunicazione entro 10 giorni dalla delibera.

Bellissimo. Perché non funziona allora? Per un motivo fondamentale che si chiama super-privilegio del Fondo di Garanzia.  Esso rende lo stralcio matematicamente impossibile.

Il credito di MCC, una volta surrogato nei diritti della banca escussa, gode di un privilegio che grazie alle previsioni dell'art. 8-bis del DL 3/2015 passa addirittura prima del fisco (è di fatto sopravanzato solo dalle spese di giustizia e da crediti per retribuzioni del lavoro subordinato, provvigioni, crediti dei coltivatori diretti, delle società od enti cooperativi e delle imprese artigiane). Anche la Cassazione, ormai consolidata sul punto, ha chiarito che il privilegio nasce ex lege sin dal momento della concessione della garanzia: non serve nemmeno la revoca formale dell'agevolazione. Risultato: nel test di convenienza che il Fondo deve fare per accettare uno stralcio (proposta vs. alternativa liquidatoria), l'alternativa liquidatoria è quasi sempre la più conveniente per il Fondo. Il Fondo, in liquidazione, occupa una posizione di rango elevato (postergato solo a spese di giustizia e crediti ex art. 2751-bis c.c.). Ciò non significa che recuperi sempre l’intero, perché il privilegio si esercita comunque sui beni mobili effettivamente capienti: nelle procedure tipiche delle PMI in crisi (attivi consumati, magazzino svalutato, crediti contestati) la massa attiva mobiliare è spesso esigua. Il punto è però comparativo: data la posizione di rango, la quota di realizzo del Fondo in liquidazione è quasi sempre maggiore di quanto un’azienda in CNC possa offrirgli con una transattiva, ed è questo che rende lo stralcio strutturalmente difficile da far accettare.
 

Un’amara conclusione: la soluzione sarebbe sganciare le banche dal Fondo all’ingresso alla CNC

L'idea, in concreto, è semplice. All'apertura della composizione negoziata, quando si rende evidente che servirà uno stralcio significativo, la banca escute subito la garanzia per la propria quota e incassa dal Fondo. Da quel momento:

  • la banca resta in trattativa solo sulla parte non garantita (i famosi 200.000 € dell'esempio): può ragionare in modo indipendente, accettare lo stralcio che ritiene congruo, fare il proprio mestiere di creditore chirografario senza dover guardare l'effetto a cascata sul Fondo;
  • il Fondo, surrogato per la quota escussa (gli 800.000 €), entra direttamente nella trattativa con l'azienda come creditore (super-)privilegiato, e valuta in autonomia se accettare uno stralcio sulla propria posizione, senza dover dipendere dalle scelte commerciali della banca.

Ognuno farebbe il suo. Niente più matematica perversa per cui ogni euro che l'azienda paga alla banca è un euro che il Fondo decurta dal proprio rimborso.

I vantaggi sarebbero diversi: 

  1. Trasparenza. Le perdite vengono attribuite subito a chi le deve sopportare. Banca e Fondo sanno con esattezza quanto perderanno, e su quella base negoziano.
  2. Velocità. Il timer dell'escussione (18 mesi) si chiude immediatamente. La banca non è costretta a una corsa contro il tempo che impone azioni di recupero formali contraddittorie con la CNC.
  3. Indipendenza decisionale. Il Fondo decide sul proprio credito senza l'asimmetria dell'attuale "adesione preventiva della banca": oggi, se la banca non aderisce, il Fondo non delibera nemmeno.
  4. Possibilità reale di stralcio. Lo stralcio si fa con il creditore giusto (il Fondo) e non rimbalza tra banca e Fondo.

Naturalmente lo "sganciamento" ha controindicazioni che vanno gestite e che ad oggi paiono ostacoli insormontabili.

Problema 1: classificazione del credito. Per la banca, escutere significa formalmente passare a sofferenza, con tutti i protocolli interni di gestione NPE che ne conseguono. Proseguire nei rapporti con l’impresa in CNC diverrebbe impossibile.
Problema 2: rischio di comportamenti opportunistici da parte degli intermediari finanziari. Le banche vedrebbero più conveniente sganciarsi subito e lasciare il Fondo di Garanzia a gestire relazioni, tavoli negoziali e anche contenziosi. Si tratta pur sempre di un ente pubblico che vedrebbe lievitare costi e assorbimento di risorse umane: è molto più performante mandare avanti le banche a tutelare gli interessi del fondo sebbene in Francia e Germania si osservino ruoli attivi delle istituzioni garanti.

Riassumendo le proposte concrete, in ordine di crescente ambizione si potrebbe operare:

  • una modifica delle DO del Fondo che renda strutturale la possibilità di escussione anticipata "a istanza congiunta" banca-impresa all'apertura della CNC, senza penalizzazioni per la banca (oggi l'escussione anticipata in CNC senza azioni di recupero formali è un terreno scivoloso);
  • un protocollo ABI-MIMIT-MCC-CNDCEC che standardizzi tempi e modalità di interlocuzione del Fondo nelle CNC, sul modello del Código de Buenas Prácticas spagnolo: il Fondo esce dalla logica del "creditore distante" e diventa un interlocutore tracciabile;
  • una riforma del super-privilegio del Fondo per i crediti nati in procedura preventiva conclusa positivamente, in modo da rendere economicamente fattibile uno stralcio;
  • l'apertura, nelle DO, alla possibilità di stralcio post-escussione (oggi non prevista): se sei stato escusso e poi vuoi negoziare, devi passare solo per Agenzia delle Entrate-Riscossione, con tempi e modalità che mal si conciliano con la CNC.

In sintesi

In conclusione, oggi banca e Fondo, per come sono congegnati, non possono operare in maniera indipendente in quanto ogni loro mossa condiziona l'altro. Sganciarli non è la soluzione di tutti i problemi della composizione negoziata. È la condizione perché la composizione negoziata possa, almeno, cominciare a funzionare quando ci sono di mezzo crediti garantiti dal Fondo. Che, vista la quota di PMI italiane che hanno usato il Fondo negli ultimi cinque anni, è circa due terzi delle CNC che vediamo arrivare sui nostri tavoli. Non fare nulla non farà altro che far crescere l’accesso a una soluzione denegata: il concordato semplificato che è di matrice esclusivamente liquidatoria e che può essere un’evoluzione della CNC. Una volta che l’impresa chiude e quindi va in liquidazione cadono gli ostacoli all’escussione del Fondo di garanzia visto che non c’è più nulla da salvare, nessun rapporto di credito da far proseguire ma solo attivi da liquidare.

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