La composizione negoziata della crisi (CNC) è nata come procedura “riservata”.
L’idea del legislatore, infatti, era quella di non allarmare il mondo attorno ad un’impresa per evitare che i soggetti non coinvolti nelle trattative prendessero le distanze non supportandola più. Il rischio è, infatti, quello di spingere l’impresa verso un circolo vizioso e, inesorabilmente, verso una crisi più grave.
Tutto vero e tutto bello sulla carta ma, ahinoi, il fatto che un’impresa abbia avuto accesso all’istituto della composizione negoziata della crisi spesso è riservato quanto il celeberrimo "segreto di Pulcinella".
Ci permettiamo di affermare che il motivo principale è l’utilizzo distorto della CNC da parte delle imprese.
Gli imprenditori continuano a confondere i concetti di “crisi” e “insolvenza” che il codice della crisi di impresa e dell’insolvenza (CCII) definisce con grande chiarezza già all’articolo 2 della norma.
“Crisi” è “lo stato del debitore che rende probabile l'insolvenza e che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi”. Quindi la crisi è qualcosa che si prevede non che già si manifesta con inadempienze seriali. Vediamo la definizione di “insolvenza”: “lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”.
Troppe, se non tutte le imprese che accedono alla CNC sono già insolventi e non solo in crisi. Spesso si sentono affermazioni quali: “È qualche mese che non versiamo l’IVA quindi siamo un po' in crisi” oppure “abbiamo saltato alcune scadenze coi fornitori quindi siamo un po' in crisi” o peggio ancora “non siamo riusciti a rientrare su alcuni anticipi di fatture quindi siamo un po' in crisi ”.
Quanto precede non rappresenta sintomi di crisi, bensì di insolvenza conclamata.
Quando un’impresa è insolvente rischia l’aggressione dei creditori che progressivamente si spazientiscono e cominciano azioni giudiziali di recupero del credito e spesso, solo in questi casi, gli imprenditori si decidono a cercare aiuto e ad accedere a una procedura.
Perché si comprende che la situazione si è fatta seria e altresì perché accedere a procedure consente di opporre ai creditori il c.d. automatic stay noto in Italia come “misure protettive”.
Per quanto concerne la CNC, le misure protettive sono previste dall’art. 18 del CCII che al comma 1 recita: “L'imprenditore può chiedere, con l'istanza di nomina dell'esperto o con successiva istanza […], l'applicazione di misure protettive del patrimonio nei confronti di tutti i creditori oppure nei confronti di determinate iniziative intraprese dai creditori a tutela dei propri diritti, di determinati creditori o di determinate categorie di creditori. Sono esclusi dalle misure protettive i diritti di credito dei lavoratori. L'istanza di applicazione delle misure protettive è pubblicata nel registro delle imprese unitamente all'accettazione dell'esperto.”
Ecco la prima “pubblicità” della CNC: la richiesta di misure protettive è resa pubblica e con essa il fatto che l’impresa è in crisi. Basta scaricare una visura dell’impresa per avere contezza del suo accesso alla CNC e per conoscere il nome dell’esperto incaricato.
Ma non basta, spesso le imprese che accedono alla CNC hanno bilanci così disastrati che portano alla perdita del capitale sociale e spesso presentano patrimonio netto negativo. Ciò è figlio dell’ingresso dell’esperto nominato, che per prima cosa richiede che il piano di risanamento poggi su dati patrimoniali (la cosiddetta spalla di piano) veritieri e corretti, affinché sia credibile. Ergo, la pulizia di bilancio che ne riviene può portare a patrimoni netti negativi.
Sappiamo però che un’impresa non può operare in contesto di patrimonio netto negativo, dovrebbe convocare i soci, ricapitalizzarsi, mettersi in liquidazione o trasformarsi. A soccorso dell’impresa in crisi arriva l’art. 20 del CCII che prevede che: “Con l'istanza di nomina dell'esperto, o con dichiarazione successivamente presentata […], l'imprenditore può dichiarare che, sino alla conclusione delle trattative o all'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata, non si applicano nei suoi confronti gli articoli 2446, secondo e terzo comma, 2447, 2482-bis, quarto, quinto e sesto comma, e 2482-ter del codice civile e non si verifica la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-duodecies del codice civile. A tal fine, l'istanza o la dichiarazione sono pubblicate nel registro delle imprese e gli effetti di cui al primo periodo decorrono dalla pubblicazione.”
Ed ecco la seconda pubblicità della CNC dell’impresa. Chiunque scarichi una visura avrà modo di apprendere che il patrimonio dell’impresa è perso e quindi versa in condizioni particolarmente critiche, che solo forti stralci con le conseguenti sopravvenienze attive potrebbero in alcuni casi risolvere.
Esiste poi la terza e meno controllabile delle fonti di pubblicità: il passaparola e il “pettegolezzo aziendale”. I soggetti che vengono a conoscenza della CNC (es. fornitori, agenti plurimandatari, dipendenti ecc.) diffondono la notizia quale elemento di conversazione e per creare sensazione nei propri interlocutori. I pettegolezzi, si sa, si diffondono poi a macchia d’olio…
Ora che abbiamo compreso come sia davvero difficile se non impossibile che la CNC rimanga procedimento “secretato” perché abbiamo sostenuto che si stava meglio quando si stava peggio?
Immaginiamo lo scenario che segue:
| Debiti verso fornitori medi | € 2.000.000 |
| Debiti bancari medi | € 2.500.000 |
| TOTALE | € 4.500.000 |
| Debiti verso fornitori medi | € 3.200.000 |
| Debiti bancari medi | € 2.800.000 |
| TOTALE | € 6.000.000 |
I valori di cui sopra ci comunicano che sono stati forzatamente assorbiti 1.200.000 € dai fornitori e 300.000 € dagli istituti di credito per un totale di 1.500.000 € di risorse “anomale” utilizzate dall’impresa evidentemente per coprire perdite.
Riflettiamo ora: quando i fornitori verranno messi a conoscenza che l’impresa ha operato l’accesso alla CNC avranno ancora intenzione di proseguire i rapporti con la stessa? Cominceranno ad avere timore di azioni revocatorie ? Se anche proseguissero a fornirla la porrebbero poi a pagamento anticipato?
Veniamo ora alle banche: vorranno proseguire i rapporti con l’impresa? Staranno già pensando a come escutere le garanzie? Vorranno ricevere proposte di piani di rientro?
Purtroppo, tutto il supporto di cui l’impresa godeva prima dell’accesso alla CNC verrà meno e il grande paradosso è che non sarà richiesto il solo rientro della somma di 1.500.000 € utilizzata in eccesso, sarà richiesto il rientro di tutti i 6.000.000 € utilizzati rendendo complessissima la soluzione della crisi.
Ed ecco il perché della nostra affermazione “si stava meglio quando si stava peggio”: non aprire la CNC avrebbe fatto godere del credito classico di fornitori e banche (al netto chiaramente di chi aveva già avviato contenziosi che spesso sono i fornitori meno strategici e quindi più bistrattati) mentre dichiararsi in CNC innesca il “fuggi fuggi” generale con effetti devastanti.
Seppur pleonastico la prima soluzione sarebbe quella di gestire la crisi in fasi molto anticipate rispetto all’insolvenza conclamata già foriera di decreti ingiuntivi.
Altre soluzioni stanno nel processo di negoziazione: anzitutto è necessario presentare un piano di risanamento solido, ben fatto e soprattutto realizzabile, suffragato dall’irrinunciabile parere positivo dell’esperto; ai fornitori strategici vanno inoltrate proposte che prevedano il mantenimento di dilazioni in cambio di maggiore soddisfazione del credito e quindi di minore sacrificio; con gli istituti di credito occorre negoziare mantenimento di linee commerciali “monitorate” con cessioni del credito, nonché piani di rientro sul credito chirografario trasformandolo in medio lungo ristrutturato e garantito con asset aziendali.
Tutto facile da scriversi ma molto complesso da realizzarsi. Benvenuti nel “magico mondo” della gestione delle crisi aziendali.
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