A margine dell’articolo pubblicato da Il Sole 24 Ore il 16 luglio 2026 “Smobilizzo di magazzino, l’IVA segue la natura del bene” e dei chiarimenti forniti dal MEF nel Question Time del 15 luglio.
L’articolo pubblicato da Il Sole 24 Ore il 16 luglio 2026 ha riportato l’attenzione su un tema destinato ad assumere crescente rilevanza per imprese e operatori della finanza strutturata: il trattamento IVA delle operazioni di de-stocking realizzate mediante cartolarizzazione ai sensi della Legge n. 130/1999.
Il quesito nasce dalla natura “ibrida” dell’operazione. Dal punto di vista economico il de-stocking rappresenta uno strumento di finanziamento del capitale circolante; dal punto di vista giuridico, tuttavia, esso comporta il trasferimento della proprietà delle rimanenze di magazzino a una società veicolo. È proprio questa distinzione ad assumere rilievo ai fini IVA.
Le operazioni di de-stocking possono essere realizzate mediante strutture di cartolarizzazione delle rimanenze di magazzino ai sensi degli articoli 7 e seguenti della Legge n. 130/1999 (la legge sulla cartolarizzazione, estesa nel tempo oltre i crediti anche ad altri attivi). Il meccanismo è noto: l'impresa trasferisce il magazzino a una SPV, che anticipa liquidità e si ripaga con la monetizzazione futura delle scorte. Economicamente è un finanziamento garantito dallo stock; giuridicamente, però, si sostanzia in un trasferimento di beni.
Tale dicotomia ha creato un tema relativi al trattamento dell’imposta sul valore aggiunto sollevato nel question time del 15 luglio in Commissione Finanze: se l'operazione è funzionalmente finanziaria, può godere dell'esenzione IVA dell'art. 10, comma 1, n. 1), DPR 633/1972, che esenta le operazioni di credito e finanziamento (dilazioni, prestiti, operazioni su crediti, titoli e strumenti finanziari)?
La risposta del MEF è stata un no, sebbene “non automaticamente”.
Il principio applicato è quello cardine dell'IVA: l'imposta segue la natura oggettiva dell'operazione, non la sua funzione economica.
Ai fini IVA ciò che conta è cosa viene trasferito, non il perché. Il de-stocking non è una cessione di crediti: è una cessione di beni (art. 2, DPR 633/72) inserita in una struttura di cartolarizzazione. La finalità di smobilizzo del capitale circolante non trasforma la cessione di merce in un'operazione finanziaria esente.
Pertanto, se il magazzino è composto da beni mobili (merci, scorte) l’imponibilità dell’IVA avviene secondo le regole ordinarie del bene ceduto (aliquota propria).
Esaminiamolo concretamente. Alfa S.r.l., produttore di componentistica meccanica, dispone di un magazzino di prodotti finiti con valore di mercato di dieci milioni €. Il ciclo di vendita e incasso medio è di nove mesi e Alfa ha bisogno di liquidità nell’immediato.
Si opta per una operazione di de-stocking; viene costituita una SPV che:
L'oggetto è merce (beni mobili), quindi cessione imponibile ad aliquota ordinaria: