ESG: verso una semplificazione per le imprese


Articolo / a cura dell'Ufficio Studi di inFinance

ESG: verso una semplificazione per le imprese

Primi passi per semplificare gli adempimenti ESG delle imprese. L'EFRAG ha pubblicato i nuovi principi contabili ESRS. La versione alleggerita taglia del 57% i dati da comunicare e riduce del 55% la lunghezza degli standard.

Revisione degli European Sustainability Reporting Standards (ESRS)

Dal 31 luglio al 29 settembre 2025 si è svolta la consultazione pubblica avviata da EFRAG sulle bozze degli European Sustainability Reporting Standards (ESRS) modificati. EFRAG ha trasmesso il proprio parere tecnico alla Commissione europea, la quale è attualmente impegnata nell’esame della proposta prima dell’adozione ufficiale degli ESRS modificati mediante atto delegato.

Quali sono le aree chiave di revisione degli ESRS?

La revisione degli ESRS, come delineata nella proposta EFRAG, punta a un sostanziale alleggerimento degli oneri amministrativi per le imprese, mantenendo al contempo la qualità e la rilevanza delle informazioni di sostenibilità. L’approccio evidence-based (empirico, basato sulle evidenze di dati e riscontri concreti), è strutturato sull’esperienza dei preparers (le aziende che redigono i report) e sui bisogni degli utenti delle informazioni (investitori e altri stakeholder). Esso garantisce che le modifiche siano pragmatiche e rispondano alle reali esigenze del mercato, l'esempio più concreto dell'approccio evidence-based nella revisione degli ESRS è la significativa riduzione dei data point obbligatori.

L'evidenza raccolta tramite interviste e analisi dei primi report ha dimostrato che un elevato numero di punti informativi:

  • Generava un eccessivo onere amministrativo per le aziende.
  • Era spesso considerato di scarsa rilevanza decisionale per gli utenti finali, diluendo le informazioni più importanti.

Sulla base di queste prove, EFRAG ha proposto una riduzione di circa il 57% dei data point obbligatori (se ritenuti materiali) e l'eliminazione completa dei dati precedentemente volontari (may disclose). 

Probabilmente vi starete chiedendo: ma che cosa sono i data point? I data point (punti informativi o metriche di rendicontazione) sono le singole informazioni specifiche che le aziende sono tenute a raccogliere, misurare e divulgare nel loro bilancio di sostenibilità.

Le 6 leve di riduzione degli oneri individuate dall’EFRAG

Vi sono diverse altre leve di riduzione degli oneri che dovrebbero essere pienamente esplorate e utilizzate nella massima misura possibile che EFRAG ha individuato:

  1. la semplificazione della valutazione della doppia materialità (Double Materiality Assessment – DMA): le modifiche prevedono di partire dall’analisi del modello di business (approccio top-down), applicare il filtro di materialità a tutti i data point e limitare il reporting solo agli argomenti che superano le soglie definite (sia per l'impatto che per la finanza), eliminando quelli meno rilevanti e semplificando il processo;
  2. una maggiore leggibilità e sinteticità delle dichiarazioni di sostenibilità: le nuove linee guida prevedono maggiore flessibilità, come la possibilità di inserire un executive summary, spostare le informazioni più tecniche in appendici e organizzare i contenuti in modo personalizzato, evitando duplicazioni;
  3. l’eliminazione delle sovrapposizioni tra le informazioni generali e gli standard tematici: i data point obbligatori saranno drasticamente ridotti nei singoli standard tematici, mentre le politiche, azioni e obiettivi (il modulo PAT) andranno riportati solo se esistenti e rilevanti. Il modello descrive il meccanismo di governance e gestione che l'azienda ha messo in atto per affrontare un tema materiale (ad esempio, il cambiamento climatico, la parità di genere o la gestione dei rifiuti);
  4. il miglioramento delle comprensibilità, chiarezza e accessibilità degli standard ESRS: i contenuti obbligatori saranno chiaramente separati da quelli non vincolanti e le istruzioni obbligatorie saranno direttamente associate ai rispettivi requisiti di disclosure;
  5. l’introduzione di diverse misure di alleggerimento degli oneri di rendicontazione. Ad esempio, nella prima versione degli ESRS, se un'azienda concludeva che il Cambiamento Climatico (ESRS E1) non era un tema materiale (cioè, non aveva impatti, rischi o opportunità significativi) ed ometteva di rendicontare, aveva l'obbligo specifico di fornire una spiegazione dettagliata. Ora la misura sposta l'enfasi dall'obbligo di "giustificare le omissioni" all'obbligo di "rendicontare ciò che conta davvero";
  6. una maggiore interoperabilità con gli standard globali di rendicontazione (come ad esempio: GRI). 

Le principali modifiche per singolo standard

ESRS E1 – Cambiamenti climatici

  • Il perimetro organizzativo (l’equivalente del perimetro di consolidamento del bilancio finanziario) si basa ora solo sull’approccio del controllo finanziario, eliminando la precedente combinazione con quello operativo. Per cui l’impresa deve utilizzare per la maggior parte del report di sostenibilità lo stesso perimetro utilizzato per il suo bilancio finanziario consolidato. In termini concreti se detenesse una partecipazione del 30% in una società, essa non consoliderebbe totalmente nei conti finanziari di e quindi non rientra automaticamente nel perimetro organizzativo generale di sostenibilità.

ESRS E2 – Inquinamento

  • Eliminati i riferimenti all’E-PRTR (Registro Europeo delle Emissioni e dei Trasferimenti di Sostanze Inquinanti) e l’obbligo di rendicontare ogni singolo inquinante.
  • Gli inquinanti rilevanti vanno identificati in base al Regolamento (UE) 2024/1244, alle autorizzazioni ambientali e alla materialità.

ESRS E3 – Risorse idriche

  • Rimosso il riferimento a “risorse marine” e temi correlati, poiché già trattati in altri standard ambientali.

ESRS E4 – Biodiversità ed ecosistemi

  • Chiarito l’obbligo di rendicontare metriche sugli impatti materiali su biodiversità ed ecosistemi, in coerenza con i nuovi requisiti generali (GDR-M) dell’ESRS 2.

ESRS E5 – Uso delle risorse ed economia circolare

  • Introdotto il concetto di “materiali chiave” (key materials), cioè materiali essenziali per i processi produttivi e l’offerta di beni/servizi dell’impresa.

ESRS S1 – Forza lavoro propria

  • Un paese è considerato a occupazione significativa per l’impresa se rappresenta almeno il 5% del numero totale dei suoi dipendenti o è compreso tra le prime 10 giurisdizioni in termini di numero totale di lavoratori in azienda.
  • Aggiornata la gerarchia per il salario adeguato nei Paesi extra-UE, per permettere alle aziende di trovare la migliore stima possibile del salario adeguato in modo strutturato e riconosciuto, riducendo l'onere di dover calcolare il dato da zero per ogni giurisdizione.

ESRS G1 – Condotta aziendale

  • Riorganizzata la struttura per rendere più chiara la distinzione tra politiche, azioni, obiettivi e metriche.

Resta invece invariato l’obbligo di fornire informazioni specifiche dell’impresa (entity-specific disclosures) qualora un impatto, rischio o opportunità materiale non sia adeguatamente coperto dagli ESRS. Considerata la riduzione complessiva dei datapoint previsti dagli standard, questo obbligo assumerà un’importanza ancora maggiore, poiché garantirà la completezza del reporting anche in assenza di indicazioni dettagliate predefinite.
 

Cinque consigli per affrontare la revisione ESRS

  1. Mappare i processi di rendicontazione attuali;
  2. formare il team sui nuovi requisiti e sulla materialità;
  3. coinvolgere le funzioni aziendali chiave fin da subito;
  4. verificare la copertura normativa del proprio software;
  5. adottare strumenti che semplifichino la raccolta e validazione dei dati.

La revisione e la semplificazione degli standard, insieme alla direttiva di modifica della CSRD, dovrebbero essere completate in tempo per l’esercizio finanziario 2027, ma le imprese potranno applicare in via anticipata gli ESRS rivisti già per la rendicontazione relativa all’esercizio 2026.

Per le imprese interessate all’adozione anticipata sarà fondamentale mantenersi aggiornate sia sul contenuto definitivo degli standard sia sull’evoluzione delle negoziazioni della proposta Omnibus, poiché la possibilità effettiva di applicare in anticipo i nuovi ESRS dipenderà dall’esito del processo di finalizzazione e dalle decisioni della Commissione Europea.
 

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