L’art. 44 della legge n. 182/2025 (c.d. DDL Semplificazioni) incide in modo determinante nell’ambito delle garanzie ipotecarie sugli immobili donati.
Questi beni inizieranno ad essere “appetibili” per gli istituti di credito, poiché l’azione di riduzione non sarà più opponibile a terzi che dovessero acquisire dai donatari immobili di provenienza donativa. In tal senso l’ipoteca della banca che dovesse intervenire a finanziare una simile acquisizione non sarà più esposta al rischio di essere travolta dall’azione di riduzione e successivamente dall’azione di restituzione nei confronti dei legittimari lesi.
In passato, l’unico modo per vendere o finanziare un immobile donato era sottoscrivere polizze assicurative che coprissero il rischio di restituzione, tali polizze, oltre a premi spesso elevati, ponevano comunque dei limiti, con il DDL Semplificazioni il problema viene eradicato alla radice.
Il fulcro della riforma risiede nella modifica della tutela al terzo erede leso: la tutela dei legittimari perde il carattere di opponibilità ai terzi acquirenti per trasformarsi in un diritto di credito pecuniario esclusivamente nei confronti del donatario.
Mentre in precedenza l'azione di restituzione poteva colpire il terzo acquirente o travolgere l'ipoteca concessa alla banca, con il DDL Semplificazioni la responsabilità grava esclusivamente sul donatario. Questi è ora l'unico soggetto obbligato a compensare finanziariamente i legittimari lesi, garantendo loro l'integrazione della quota di riserva mediante un conguaglio in denaro, senza che ciò pregiudichi la stabilità dei diritti acquistati dai terzi.
Secondo la disciplina precedente, il legittimario leso nella propria quota poteva richiedere la restituzione del bene non solo al donatario, ma anche ai successivi acquirenti. A questi ultimi era data la facoltà di scegliere se restituire l'immobile in natura o versarne il relativo valore monetario conservando il solo diritto di rivalersi verso il primo cedente/donatario.
La nuova riforma ha l’obiettivo di:
La nuova disciplina si applica a tutte le successioni “aperte” dopo il 18 dicembre 2025, quindi ai decessi avvenuti a partire da tale data, indipendentemente dal momento in cui è stata effettuata la donazione.
Ma se la successione è stata “aperta” in data anteriore al 18 dicembre 2025?
In conclusione, la riforma segna il superamento definitivo della "donazione come titolo d'acquisto a rischio", stabilendo un termine certo di sei mesi per le vecchie successioni e la protezione immediata per le nuove. Il legislatore equipara finalmente la circolazione dei beni donati a quella di qualsiasi altra compravendita, eliminando gli ostacoli che per decenni hanno frenato il mercato immobiliare e l'erogazione dei mutui e delle garanzie su tali beni.
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